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| Formulario trasporto rifiuti |
art. 193 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 -
L’art. 193 del D. Lgs. 152 del 03.04.2006 - Norme in materia ambientale - (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Suppl. ord. n. 96) definisce le nuove disposizioni relative al Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti. Di seguito vengono fornite alcune precisazioni. Requisiti del Formulario Il Formulario che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti deve riportare almeno i seguenti dati: - nome ed indirizzo del Produttore e del Detentore; - origine, tipologia e quantità del rifiuto; - impianto di destinazione; - data e percorso dell’istradamento; - nome ed indirizzo del Destinatario. A tale proposito, essendo allo stato attuale l’argomento non ancora ben definito, si sottolinea che fino all’emanazione di un ulteriore Decreto attuativo per la completa messa a regime delle modifiche apportate dal D.Lgs. 152/2006 alla normativa vigente in materia, si continuerà ad adottare il Modello attualmente in uso e ad applicare le disposizioni previste dal DM 1 aprile 1998, n. 145. Acquisto, Numerazione e Vidimazione dei Formulari La fattura di acquisto dei Formulari deve essere annotata sul Registro IVA acquisti. I Formulari a seguito della compilazione del frontespizio, devono essere numerati e vidimati dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalla Camera di Commercio o dagli Uffici Regionali o Provinciali competenti in materia di rifiuti. Tale vidimazione è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Casi particolari dove non vi è l’obbligo del Formulario: - trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; - trasporto di rifiuti NON pericolosi, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano il quantitativo di 30 kg o 30 litri; - trasporto di fanghi da depurazione per uso agricolo, di cui al D.Lgs. 99/92, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con le disposizioni di cui al regolamento CEE 259/93 per i trasporti transfrontalieri. Casi in cui il Formulario sostituisce i Documenti d’obbligo al trasporto del rifiuto: - per il trasporto di oli minerali il Formulario sostituisce il Modello F previsto dal DM 392/92; Casi in cui il Formulario viene sostituito con altri Documenti: - nel caso di trasporto di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, di cui al Regolamento CE 774/2002, il Formulario è sostituito dal Documento Commerciale previsto dallo stesso Regolamento; - nel caso di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, i Documenti previsti dal Regolamento CEE 259/93 sostituiscono il Formulario anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale. Modalità di utilizzo del Formulario Il Formulario: - può essere emesso dal Produttore o dal Detentore dei rifiuti o dal Soggetto che effettua il trasporto; - deve essere redatto in quattro esemplari; - deve essere datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari, dal Produttore o dal Detentore e controfirmato dal Trasportatore; - la prima copia rimane al Produttore/Detentore; - le altre tre copie devono essere consegnate al Trasportatore che provvederà a farle controfirmare e datare in arrivo al Destinatario. Di queste tre copie, una rimane al Destinatario, due al Trasportatore che provvederà, entro i tre mesi successivi, a trasmetterne una al Produttore/Detentore in modo tale che quest’ultimo, alla fine, sarà in possesso di due delle quattro copie del Formulario, ovvero una firmata da lui stesso e dal Trasportatore, l’altra firmata da lui, dal Trasportatore e dal Destinatario; - le suddette copie in possesso del Produttore/Detentore sono parte integrante del Registro e devono essere conservate per 5 anni. Chiarimenti di carattere generale La responsabilità del Produttore, ai sensi dell’art. 188, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, viene esclusa nel caso in cui entro tre mesi dalla consegna dei rifiuti al Destinatario, il Produttore dei rifiuti abbia ricevuto la quarta copia del Formulario datata e controfirmata dal Destinatario stesso. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, per usufruire di questa esclusione, il Produttore deve dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione. Il termine di tre mesi viene portato a sei in caso di trasporto Transfrontaliero e la eventuale comunicazione di mancata ricezione deve essere effettuata alla Regione. Qualora il Produttore/Detentore dovesse conferire i rifiuti destinati a smaltimento a Soggetti autorizzati solo ad operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, vale a dire alle operazioni previste ai punti D13, D14 e D15 dell’Allegato B del D.Lgs. 152/2006, per l’esclusione della responsabilità, oltre alla copia del Formulario sopra detta, deve ricevere il Certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal Gestore dell’impianto che ha effettuato le operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1a D12 del citato Allegato B. A tale proposito si sottolinea che le operazioni previste ai punti D13, D14 e D15 non sono operazioni di reale smaltimento, ma preparatorie all’effettivo smaltimento. Si ricorda inoltre che: - per rendere esecutiva la presente disposizione occorrerà attendere l’emanazione di un ulteriore Decreto del Ministero dell’Ambiente che darà indicazioni circa le modalità di attuazione; - il D.Lgs. 22/97, ora abrogato, all’art. 10, comma 3 bis, riportava una identica disposizione e che il rilascio del Certificato è prassi ormai consolidata, pertanto, in attesa del Decreto attuativo viene consigliato di continuare a richiederlo. In caso di Microraccolta, ovvero di raccolta di rifiuti svolta con lo stesso automezzo da parte di un unico Trasportatore presso più Destinatari, questa deve essere eseguita nel più breve tempo possibile ed il Trasportatore dovrà indicare, nello spazio del Formulario relativo al percorso, tutte le tappe intermedie e, nel caso dovessero esserci variazioni, indicarle nello spazio riservato alle annotazioni. Con la Microraccolta si dovrà provvedere al rilascio di un Formulario per ogni presa anche se poi il Trasportatore potrà effettuare un’unica annotazione sul proprio Registro di carico e scarico. Tale annotazione sarà riferita ai trasporti effettuati nella stessa giornata. Per ciò che riguarda il Trasporto occorre precisare che la movimentazione di rifiuti all’interno di un’area privata non è considerata trasporto e che le soste durante il trasporto dei rifiuti, se dettate da esigenze tecniche e che non superino le quarantotto ore (esclusi i giorni interdetti alla circolazione), non sono considerate stoccaggio (art. 193, comma 9). Sanzioni Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza Formulario o con Formulario che riporta dati incompleti o inesatti, comporta una sanzione amministrativa da 1.600,00 a 9.300,00 €. Qualora le indicazioni fornite, pur formalmente incomplete o inesatte, dovessero permettere di ricostruire le informazioni necessarie, la sanzione amministrativa è prevista da 260,00 a 1.550,00 € (art. 258, comma 5). Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, la sanzione prevede la reclusione fino a due anni. Stessa sanzione si applica a chi fornisce false informazioni sulla natura del rifiuto o fa uso di un certificato di analisi falso durante il trasporto (art. 258, comma 4). |
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